Il committente è sempre considerato dalla giurisprudenza il responsabile primario della sicurezza nei cantieri e cioè colui che deve organizzare il cantiere edile, nominare i coordinatori per la sicurezza se richiesto dalle disposizioni di legge ed assicurarsi che gli stessi svolgano le loro funzioni relative ad una corretta gestione della sicurezza ed al controllo della attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento in fase di esecuzione.
Il committente, dunque, deve ottemperare agli obblighi sulla sicurezza, ma può comunque delegare ad una figura competente il ruolo di responsabile dei lavori. Quindi, ad esempio nel caso di ristrutturazione appartamenti roma la figura principale per la sicurezza è una: o il committente o il responsabile dei lavori, se delegato dal committente.
La nomina deve essere un vero e proprio conferimento di incarico scritto come si può evincere dall’articolo 93 del D.Lgs. 81/2008.
Tuttavia è bene dire che la nomina di un responsabile dei lavori non manleva completamente il committente da responsabilità.
La Corte Suprema di Cassazione Sezione III con Sentenza n. 7209 del 21/2/2007 ribadiva che: “il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro”. Nel caso in esame risultava incontroversa la sussistenza dell’obbligo di nominare un coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ha affermato che tale obbligo, con la conseguente responsabilità penale, incombeva sul committente, malgrado la nomina da parte di questi di un responsabile dei lavori.
Infatti i lavori vengono eseguiti comunque per del committente che è obbligato scegliere persone adatte a svolgere il ruolo richiesto.
Ci sono una serie di documenti che le imprese devono obbligatoriamente avere e al responsabile dei lavori (o come sempre al committente nel caso in cui non sia stato incarico un responsabile dei lavori) è dato il compito di verificare la seguente documentazione (viene chiamata verifica tecnico-professionale):
- Iscrizione alla camera di commercio (con apposito certificato)
- Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione
- Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
- Dichiarazione dell’organico medio annuo dell’impresa, con qualifiche ed estremi delle denuncie INPS, INAIL e Cassa Edile
- Dichiarazione del contratto collettivo applicato
Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi solo se nominato un responsabile dei lavori ma è sempre bene che i committenti siano sempre attenti sulla sicurezza degli operai e dei tecnici che si stanno occupando della ristrutturazione appartamenti Roma